Società
Amatoriale Corse Levrieri
-
STATUTO -
COSTITUZIONE
E SCOPI
Art.
1 - E’ costituita l’Associazione denominata “Società
Amatoriale Corse Levrieri”.
Art.
2 – L’Associazione ha sede amministrativa e legale in Tarquinia
(VT) località Olivastro snc e sede operativa presso gli impianti
dell’ippodromo annesso al campo sportivo comunale di Monte Romano
(VT).
Gli eventuali cambiamenti di sede operativa e/o amministrativa, verranno decisi dal Consiglio Direttivo.
Art.
3 – La Società Amatoriale Corse Levrieri, d’ora in avanti
denominata per brevità S.A.C.L., si costituisce con i seguenti
scopi:
-
promuovere a livello amatoriale e senza fini di lucro le attività
sportive dei levrieri: coursing e cacce;- promuovere la divulgazione ed il miglioramento delle razze levriere.
Art.
4 – Per il raggiungimento degli anzidetti scopi, la S.A.C.L. può,
a titolo esemplificativo e non limitante:
-
gestire impianti sportivi per levrieri, di sua proprietà od in
gestione;- organizzare competizioni locali, nazionali ed internazionali;
- acquistare, allevare e diffondere soggetti d’interesse internazionale;
- promuovere studi e ricerche nel campo dei levrieri sportivi.
Per raggiungere gli scopi Associativi, la S.A.C.L. si uniforma alle regole dell’ENCI, della FCI.
Le attività Sociali potranno essere svolte in collaborazione con ENCI, Club del Levriero ed altre Società specializzate con finalità analoghe. Potrà agire in collaborazione con Enti od Associazioni diverse per la gestione e l’organizzazione di settori logistici.
PATRIMONIO
ED ESERCIZI SOCIALI
Art.
5 – Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dal capitale iniziale versato;
b)
da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà
dell’Associazione;
c)
dai contributi d’ammissione;
d)
da donazioni, lasciti ed erogazioni.
Le
entrate sono costituite da:
a) quote Sociali annue;
b)
ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività
Sociale.
L’esercizio
finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 90
giorni dalla fine di
ciascun esercizio, saranno predisposti dal Consiglio Direttivo il
bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
ASSOCIATI
Art.6
– Gli Associati si distinguono in:
a)
fondatori;
b)
ordinari;
c)
onorari.
a) sono fondatori gli Associati che risultano tali dall’atto costitutivo.
Rimangono
tali per tutta la durata dell’Associazione salvo dimissioni
b)
sono ordinari gli Associati che, avendo compiuto la maggiore età,
saranno ammessi dietro loro richiesta e dietro presentazione scritta
da parte di .almeno due soci, con delibera dell’Organo
amministrativo e successiva conferma dell’assemblea dei soci.
c)
sono onorari le persone ed Enti che saranno eletti dall’Assemblea
per proposta dell’Organo amministrativo per meriti particolari nel
campo dei levrieri sportivi.
QUOTE
SOCIALI
Art.7
– I Soci, ordinari, fondatori, sono tenuti al versamento della
quota Sociale annua, nella misura e secondo le modalità stabilite
dall’Organo amministrativo.
DIRITTI
DEI SOCI
Art.8
– Gli Associati, nelle persone dei loro rappresentati, hanno
diritto di frequentare i locali Sociali e gli impianti, di ricevere
le pubblicazioni ed ogni altro materiale prodotto dall’Associazione,
di partecipare a tutte le manifestazioni da questa organizzate.
Possono essere eletti alle cariche Sociali i Soci aventi diritto al
voto.
L’Assemblea
può decidere in situazioni straordinarie di eleggere al Consiglio
Direttivo soci non aventi ancora diritto al voto.
Art.9
– La qualifica di associato può decadere per dimissioni, con
effetto dall’anno Sociale successivo a quello durante il quale sono
presentate, oltre che per morosità o indegnità.
Quest’ultima,
sarà determinata dall’Organo amministrativo ad insindacabile
giudizio. Il Socio che abbia cessato d’appartenere
all’Associazione, non avrà diritto ad alcun rimborso né potrà
vantare crediti di alcun genere sul patrimonio della medesima.
AMMINISTRAZIONE
Art.10 – L’Associazione è amministrata da un Consiglio composto da 3 a 13 membri.
Non
possono coprire la carica di amministratori i soggetti che ricoprono
analoga carica in Club cinofili ufficiali, che siano titolari di
affisso ENCI e che siano soci fondatori di associazioni cinofile
aventi medesime finalità.
Art.11
– Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e può essere
rieletto. In caso di dimissioni od indisponibilità di un
Consigliere, l’Organo amministrativo provvederà a sostituirlo con
delibera approvata dall’Organo di controllo. Il Consigliere così
sostituito, resterà in carica per la durata residua dell’Organo
amministrativo.
Art.12 – Se vengono a mancare, per qualsiasi causa la metà degli amministratori, s’intende automaticamente decaduto l’intero Consiglio e deve essere revocata la nomina a tutti gli amministratori.
Deve
essere convocata una nuova Assemblea dei Soci entro 6 mesi. In caso
contrario l’attività dell’Associazione si intende congelata.
Art.13
– Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi Sociali in
armonia con le deliberazioni dell’Assemblea generale dei Soci. E’
responsabile dell’amministrazione Sociale, approva e sottopone
all’Assemblea i rendiconti morali e finanziari, decide sulle
domande di ammissione di nuovi Soci, indice e patrocina
manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi
siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale,
stabilendone le mansioni e le retribuzioni. Al Consiglio Direttivo
sono conferiti i più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e
straordinaria dell’Associazione, essendo di sua competenza tutto
ciò che per legge o per statuto non è riservato all’Assemblea
degli Associati.
Art.14
– Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una
volta l’anno
ed ogniqualvolta lo
richieda almeno un terzo dei Consiglieri.
Gli
avvisi di convocazione saranno diramati dal Presidente almeno dieci
giorni prima della data stabilita e dovranno contenere: data, ora,
luogo della riunione ed ordine del giorno.
Le
deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti (in caso di
parità prevale il voto del Presidente). Le riunioni sono valide in
presenza almeno della metà dei Consiglieri. Un Consigliere che
risulti assente a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato
decaduto dal
Consiglio,
in tal caso, la riunione dovrà essere convocata tramite il mezzo più
economico e veloce e per essere valida, dovrà deliberare
all’unanimità.
Art.15 – Il Consiglio Direttivo, nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e, ove lo ritenga opportuno, un Segretario con funzione di Tesoriere.
Art.16
– La firma Sociale e la rappresentanza dell’Associazione spettano
al Presidente.
Firma
e rappresentanza, spettano pure a quegli altri amministratori ai
quali sono stati delegati dal Consiglio determinati poteri,
esclusivamente nei limiti dei poteri ad essi delegati.
Art.17
- Il Collegio dei revisori è composto da tre membri che durano in
carica tre anni e sono nominati dall’Assemblea degli Associati che
può determinarne anche un compenso. Ad essi spetta la sorveglianza
amministrativa e contabile dell’Associazione; i revisori hanno la
facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio alle quali devono
essere invitati.
Art.18
– L’Assemblea generale dei Soci è composta dai Soci in regola
con il versamento dei contributi annuali.
Hanno
diritto di voto i Soci fondatori, ordinari. Questi ultimi, dovranno
essere Soci dall’anno precedente. Ogni associato avente diritto al
voto, può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio mediante
delega scritta.
Il
Socio rappresentante deve avere diritto al voto e non può
rappresentare più di cinque Soci. Le deleghe devono essere
depositate prima dell’inizio della riunione nelle mani del
Presidente e devono avere validità giuridica.
Art.19
– L’Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta ogni
anno entro il mese di marzo, per l’approvazione del bilancio
consuntivo e del programma di attività dell’anno. Può essere
convocata in via straordinaria per richiesta del Presidente, del
Consiglio o di almeno un terzo degli Associati. La convocazione è
annunciata dal Presidente con l’invio tramite il mezzo più
economico e
veloce dell’invito a
partecipare; questo deve contenere ora, luogo, data della riunione ed
ordine del giorno: l’invio deve essere effettuato almeno quindici
giorni prima della data fissata.
Art.21
– L’Assemblea delibera su:
-
approvazione del bilancio
-
nomina dei componenti il Consiglio Direttivo
-
nomina il Collegio dei revisori dei conti
-
modifiche allo statuto
-
indirizzi generali Associazione
-
quanto ad essa demandato per legge o per statuto.
Per
le modifiche del presente statuto occorre la maggioranza pari ai due
terzi dei Soci aventi diritto al voto.
Art.22
– L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione od
in mancanza dal vice Presidente od, in mancanza di entrambi, dal
Socio Consigliere da più anni iscritto all’Associazione. Il
Presidente dell’Assemblea nomina un segretario e constata la
validità delle deleghe ed il diritto di intervenire in Assemblea.
Delle riunioni dell’Assemblea, è redatto verbale firmato dal
Presidente e dal segretario.
Art.23
– Per quanto non contemplato dal presente statuto, si fa
riferimento alle norme vigenti ed ai principi generali del diritto.
PAOLA
MARTINI
MASSIMILIANO
D’AGOSTINI
BALLICO
DANIELA
ALESSANDRO
CAMPETELLA
ROBERTO
CINAGLI
ANNA
RITA ORSI
TIZIANA
BRUNO
GIACINTO
ROSSI
ORAZIO
PETRUCCELLI